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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO

TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 130.
1) Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui all'art. 134 comprensiva dell'indennità di caro pane prevista dalla legge;
b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generale e speciale del presente contratto; c) indennità di contingenza (allegato C);
d) eventuali scatti d'anzianità nelle misure e con le modalità previste sia nella parte generale che in quella relativa a ciascun comparto del presente contratto.
2) Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è costituita di norma, dalla percentuale di servizio secondo le misure e le modalità previste nella parte speciale.
3) A decorrere dall'1.1.95, l'importo di Lire 20.000 corrisposto a titolo di EDR ai sensi dell'Accordo interconfederale 31.7.92 è conglobato nell'indennità di contingenza di cui alla legge 26.2.86 n. 38, cos? come modificata dalla legge 13.7.90 n. 91.
4) Conseguentemente, all'1.1.95, l'importo dell'indennità di contingenza spettante al personale qualificato all'1.11.91 sarà aumentato di Lire 20.000 per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto EDR.

Articolo 131.
1) La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale rientra nella competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo quanto espressamente demandato alle Associazioni territoriali e alla contrattazione integrativa aziendale.
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Articolo 132.
1) La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
2) Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
Articolo 133.
1) La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:
- 192 per il personale con orario normale di 45 ore settimanali;
- 190 per il personale con orario normale di 44 ore settimanali;
- 172 per il personale con orario normale di 40 ore settimanali.
Capo II - PAGA BASE NAZIONALE
Articolo 134.
1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro l'1.1.01 con le gradualità e le decorrenze sottoindicate:
Livello Parametro 1/1/99 1/1/00 1/1/01
Quadro A 270 1.870.551 1.920.426 1.970.301
Quadro B 240 1.664.461 1.710.545 1.756.628
1° livello 213 1.479.478 1.522.644 1.565.811
2° livello 183 1.273.389 1.312.764 1.352.139
3° livello 165 1.149.677 1.186.718 1.223.760
4° livello 148 1.033.000 1.068.000 1.103.000
5° livello 130 909.580 942.539 975.497
6° livello Super 120 840.689 872.189 903.689
6° livello 116 813.424 844.633 875.841
7° livello 100 703.491 732.657 761.824
Personale qualificato minore di 18 anni
4° livello 981.350 1.014.600 1.047.850
5° livello 864.101 895.412 926.722
6° livello Super 798.655 828.580 858.505
6° livello 772.753 802.401 832.049
7° livello 668.316 696.025 723.733
Personale qualificato minore di 16 anni
4° livello 929.700 961.200 992.700
5° livello 818.621 848.284 877.946
6° livello Super 756.620 784.970 813.320
6° livello 732.083 760.170 788.258
7° livello 633.142 659.392 685.642
2) Per il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi e delle agenzie di viaggio, nonché per quello dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di 3a e 4a categoria, si fa rinvio ai valori previsti per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto. 3) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 62 del presente contratto.
4) La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
- all'art. 65, CCNL 14.7.76, per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi;
- all'art. 40, CCNL 9.2.78, per i dipendenti da stabilimenti balneari;
- nella 3a parte dell'Accordo di rinnovo del 14.7.77 per i dipendenti da Imprese di viaggi e turismo;
- indennità di contingenza maturata fino al 31.1.77;
- elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli artt. 81 e 87, CCNL 10.4.79.
Capo III - CONTINGENZA
Articolo 135.
1) L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente contratto, è regolata sino al 31.1.86 dagli accordi allegati in calce al CCNL 6.10.94 e dall'1.2.86 dalla legge n. 38 del 26.2.86 e successive modifiche e integrazioni.
Capo IV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 136.
1) La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non pi? tardi della fine del mese con una tolleranza massima di 6 giorni.
2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell'amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il
termine sopra indicato un acconto pari a 90% della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei 10 giorni successivi.
3) Ai sensi della legge 5.1.53 n. 4, le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
Capo V - ASSORBIMENTI
Articolo 137.
1) Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all'art. 134 non possono essere assorbite da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
2) Per quanto riguarda le Imprese di viaggi e turismo si fa riferimento inoltre a quanto previsto dall'art. 406.
Capo VI - SCATTI DI ANZIANITA'
Articolo 138.
1) A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XII.
2) L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è:
- quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1.6.86;
- quella maturata dall'1.6.86 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1.6.86;
- quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1.6.86;
- quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1.6.86.
3) Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio
d'anzianità.
4) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1.5.90 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello d'inquadramento, nelle seguenti misure:
Quadro A---------79.000
Quadro B---------76.000
1° livello-----------73.000
2° livello-----------70.000
3° livello-----------67.500
4° livello-----------64.000
5° livello-----------63.000
6°s livello----------60.500
6° livello-----------60.000
7°livello----------- 59.000
5) In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
6) Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
7) Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente CCNL sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
Articolo 139.
1) Relativamente a quanto stabilito dall'art. 138 sull'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto per il personale d'età superiore a 21 anni in servizio alla data d'entrata in vigore del presente contratto, resta confermato, in conformità di quanto stabilito rispettivamente dagli artt. 258, 299 e 301, CCNL 8.7.82, il riconoscimento del 1° scatto a partire:
- dall'1.1.70 per il personale dipendente dai pubblici esercizi d'età pari o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a 3 anni dalla data suddetta;
- dall'1.5.74 per il personale dipendente dagli stabilimenti balneari con età superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a 3 anni al 30.4.74;
- dall'1.6.78 per il personale dipendente dagli alberghi diurni con età pari o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a 3 anni al 30.6.78.
Capo VII - MENSILITA' SUPPLEMENTARI
TREDICESIMA MENSILITA'
Articolo 140.
1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari a una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti d'anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
2) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoroiniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13a, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma cos? ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.
3) Dall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso per i soli pubblici esercizi quanto previsto in materia d'integrazione dell'indennità di malattia nella relativa parte speciale.
4) Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente 20% della gratifica (art. 30, DPR 21.5.53 n. 568).
QUATTORDICESIMA MENSILITA'
Articolo 141.
1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti d'anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
2) La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
3) I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i 12 mesi precedenti il 1° luglio.
4) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di 13a, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma cos? ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.
5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
6) Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal comma 4 del precedente articolo.
Capo VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Articolo 142.
1) Il presente CCNL istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da Aziende del settore turismo. 2) Le parti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9.4.98, di seguito denominato in breve FonTe, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da Aziende del settore turismo.
3) L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti da Aziende del settore turismo.
4) Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:
- 0,55% (di cui 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;
- una quota 'una tantum', non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a Lire 30.000 di cui Lire 23.000 a carico dell'azienda e Lire 7.000 a carico del lavoratore.
5) Per i lavoratori di 1a occupazione, successiva al 28.4.93, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo. 6) Al momento dell'adesione al Fondo il lavoratore pu? richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino a 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
7) Le parti concordano di provvedere entro il 30.9.99 alla definizione delle modifiche delle norme che regolano il funzionamento del Fondo di cui al protocollo allegato all'Accordo 22.1.99 al fine di dare conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
8) Gli Enti bilaterali del settore turismo e i Centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori,
anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il Fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
9) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.
Capo II - PAGA BASE NAZIONALE
Articolo 134.
1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro l'1.1.01 con le gradualità e le decorrenze sottoindicate:
Livello Parametro 1/1/99 1/1/00 1/1/01
Quadro A 270 1.870.551 1.920.426 1.970.301
Quadro B 240 1.664.461 1.710.545 1.756.628
1° livello 213 1.479.478 1.522.644 1.565.811
2° livello 183 1.273.389 1.312.764 1.352.139
3° livello 165 1.149.677 1.186.718 1.223.760
4° livello 148 1.033.000 1.068.000 1.103.000
5° livello 130 909.580 942.539 975.497
6° livello Super 120 840.689 872.189 903.689
6° livello 116 813.424 844.633 875.841
7° livello 100 703.491 732.657 761.824
Personale qualificato minore di 18 anni
4° livello 981.350 1.014.600 1.047.850
5° livello 864.101 895.412 926.722
6° livello Super 798.655 828.580 858.505
6° livello 772.753 802.401 832.049
7° livello 668.316 696.025 723.733
Personale qualificato minore di 16 anni
4° livello 929.700 961.200 992.700
5° livello 818.621 848.284 877.946v 6° livello Super 756.620 784.970 813.320
6° livello 732.083 760.170 788.258
7° livello 633.142 659.392 685.642
2) Per il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi e delle agenzie di viaggio, nonché per quello dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di 3a e 4a categoria, si fa rinvio ai valori previsti per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto. 3) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 62 del presente contratto.
4) La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
- all'art. 65, CCNL 14.7.76, per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi;
- all'art. 40, CCNL 9.2.78, per i dipendenti da stabilimenti balneari;
- nella 3a parte dell'Accordo di rinnovo del 14.7.77 per i dipendenti da Imprese di viaggi e turismo;
- indennità di contingenza maturata fino al 31.1.77;
- elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli artt. 81 e 87, CCNL 10.4.79.
Capo III - CONTINGENZA
Articolo 135.
1) L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente contratto, è regolata sino al 31.1.86 dagli accordi allegati in calce al CCNL 6.10.94 e dall'1.2.86 dalla legge n. 38 del 26.2.86 e successive modifiche e integrazioni.
Capo IV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 136.
1) La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non pi? tardi della fine del mese con una tolleranza massima di 6 giorni.
2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell'amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il
termine sopra indicato un acconto pari a 90% della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei 10 giorni successivi.
3) Ai sensi della legge 5.1.53 n. 4, le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
Capo V - ASSORBIMENTI
Articolo 137.
1) Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all'art. 134 non possono essere assorbite da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
2) Per quanto riguarda le Imprese di viaggi e turismo si fa riferimento inoltre a quanto previsto dall'art. 406.
Capo VI - SCATTI DI ANZIANITA'
Articolo 138.
1) A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XII.
2) L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto d'anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale assunto a partire dall'1.6.86;
- quella maturata dall'1.6.86 per il personale d'età compresa tra il 18° e il 21° anno, in servizio all'1.6.86;
- quella maturata successivamente al compimento del 18° anno d'età per il personale d'età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data dell'1.6.86;
- quella maturata dal compimento del 21° anno d'età per il personale d'età superiore al 21° anno, in servizio all'1.6.86.
3) Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio
d'anzianità.
4) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall'1.5.90 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello d'inquadramento, nelle seguenti misure:
Quadro A---------79.000
Quadro B---------76.000

1° livello-----------73.000
2° livello-----------70.000
3° livello-----------67.500
4° livello-----------64.000
5° livello-----------63.000
6°s livello----------60.500
6° livello-----------60.000
7°livello----------- 59.000
5) In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
6) Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
7) Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente CCNL sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto. Articolo 139.
1) Relativamente a quanto stabilito dall'art. 138 sull'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto per il personale d'età superiore a 21 anni in servizio alla data d'entrata in vigore del presente contratto, resta confermato, in conformità di quanto stabilito rispettivamente dagli artt. 258, 299 e 301, CCNL 8.7.82, il riconoscimento del 1° scatto a partire:
- dall'1.1.70 per il personale dipendente dai pubblici esercizi d'età pari o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a 3 anni dalla data suddetta;
- dall'1.5.74 per il personale dipendente dagli stabilimenti balneari con età superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a 3 anni al 30.4.74;
- dall'1.6.78 per il personale dipendente dagli alberghi diurni con età pari o superiore a 21 anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a 3 anni al 30.6.78.
Capo VII - MENSILITA' SUPPLEMENTARI
TREDICESIMA MENSILITA' Articolo 140.
1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari a una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti d'anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
2) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoroiniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13a, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma cos? ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.
3) Dall'ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso per i soli pubblici esercizi quanto previsto in materia d'integrazione dell'indennità di malattia nella relativa parte speciale.
4) Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente 20% della gratifica (art. 30, DPR 21.5.53 n. 568).
QUATTORDICESIMA MENSILITA'
Articolo 141. 1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti d'anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
2) La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
3) I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i 12 mesi precedenti il 1° luglio.
4) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di 13a, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma cos? ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 260.
5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
6) Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal comma 4 del precedente articolo.
Capo VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Articolo 142. 1) Il presente CCNL istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da Aziende del settore turismo.
2) Le parti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9.4.98, di seguito denominato in breve FonTe, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da Aziende del settore turismo.
3) L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti da Aziende del settore turismo.
4) Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:
- 0,55% (di cui 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;
- una quota 'una tantum', non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a Lire 30.000 di cui Lire 23.000 a carico dell'azienda e Lire 7.000 a carico del lavoratore.
5) Per i lavoratori di 1a occupazione, successiva al 28.4.93, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo. 6) Al momento dell'adesione al Fondo il lavoratore pu? richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino a 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
7) Le parti concordano di provvedere entro il 30.9.99 alla definizione delle modifiche delle norme che regolano il funzionamento del Fondo di cui al protocollo allegato all'Accordo 22.1.99 al fine di dare conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
8) Gli Enti bilaterali del settore turismo e i Centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori,
anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il Fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
9) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.

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